Recidiva
La recidiva è trattata insieme alle circostanze perché considerata pacificamente come circostanza aggravante, nonostante sia disciplinata in un ambito del cp che non ha a che fare con le circostanze del reato, ma con la figura del reo .
Si tratta di disposizioni che nel cp vigente riguardano figure normative di chiara ascendenza criminologica, che evocano soggetti che hanno una connotazione negativa sul piano criminologica, corrispondendo a status di persone ritenute dedite al delitto e come tali trattate più rigorosamente. Sono le disposizioni che più, insieme alle misure di sicurezza, danno riscontro agli indirizzi penalisti risalenti alla Scuola positiva del dopoguerra, sorta nella seconda metà del XIX secolo in contrapposizione alla Scuola classica, e che ha avuto rilievo tra il XIX e XX secolo, tanto da aver ispirato un progetto di codice (codice Ferri, 1921), mai entrato in vigore e del tutto opposto rispetto ai codici penali moderni che lo avevano preceduto, ma anche rispetto al successivo Codice Rocco, che tuttavia accoglie tendenze del codice Ferri quando fa conseguire un peggioramento del trattamento penalistico a determinate figure.
Per quanto riguarda abitualità (Artt.102-104 cp), professionalità (Art.105 cp) e tendenza a delinquere, si tratta di raffigurazioni normative di delinquenti che si distinguono per la loro tendenza a delinquere e della cui tendenza si tiene conto per aggravare il trattamento sanzionatorio o giustificare determinate misure legali. Si tratta di status che non comportano un aggravamento della pena, differentemente da quanto avviene con la recidiva: i recidivi, per il solo fatto di essere tali, vengono puniti più severamente.
La recidiva ha in comune con le tre figure suscitate la sua ascendenza criminologica basata su una considerazione negativa di individui che si segnalano per essere dediti al reato; tuttavia, tali figure hanno rilievo, dato che si fa risalire ad esse la genesi di certe misure di sicurezza (specie l’assegnazione ad una colonia agricola o di lavoro). Da una prospettiva criminologica, la recidiva si sostanzia nella ripetizione di reati da parte di chi ne ha commessi già altri, ossia di chi, in sostanza, già condannato per un reato in precedenza, successivamente ne commette un altro (nozione criminologica di recidiva ).
La nozione tecnico-giuridica di recidiva è più ristretta e si rinviene al comma 1 dell’Art.99 cp.
Le ragioni che spiegano l’esistenza di questo istituto sono diverse a seconda della prospettiva teorica del sistema penale:
1. Prospettiva classica → è quella a cui si sono rifatti esponenti del diritto penale moderno più tradizionale, il cui principale esponente è Carrara. Questa scuola è imperniata sui principi del libero arbitrio, della funzione retributiva della pena, della colpevolezza per l’accertamento della volontà criminale dell’autore del fatto di reato… l’impostazione di questa scuola è incardinata su una visione retributiva della pena.
Secondo questa scuola, il secondo reato dimostra che il reo ha una più insistente volontà criminosa e una più radicata colpevolezza/contrarietà ai valori dell’ordinamento, dato che ha mostrato di essere insensibile al monito espresso dalla precedente condanna.
Trattasi di un corollario della funzione retributiva della pena: è necessario inasprire il trattamento sanzionatorio per renderlo più proporzionale alla colpevolezza dimostrata dal recidivo. Quindi, la recidiva, nel senso di aggravamento della pena che spetta al secondo reato, si atteggia come conseguenza tendenzialmente obbligatoria, perché imposta dal principio di retribuzione della pena. In questa prospettiva, la recidiva dovrebbe essere obbligatoria, temporanea e specifica, cioè dovrebbe riguardare i soli reati commessi non oltre una certa distanza di tempo dalla precedente condanna e quelli che abbiano una fisionomia comparabile alla fisionomia dei reati oggetto della prima condanna. Si dovrebbe avere un aggravamento obbligatorio ove l’ulteriore reato commesso sia stato realizzato entro un certo spatium temporis ed abbia una certa fisionomia. Dunque, le caratteristiche della recidiva in questo caso sono: obbligatorietà, temporaneità e specificità.
Dunque, la recidiva si dovrebbe ispirare a canoni di:
1. Facoltatività → bisogna guardare alla personalità del reo per scorgervi l’eventuale necessità di frenare l’inclinazione a delinquere
2. Perpetuità → logica di applicazione della recidiva è legata alla persona e non al fatto; quindi, se una persona è pericolosa in quanto tale, perché ha un’indole di pericolosità, questa permane per tutta la vita
3. Genericità → il reo che sia incline al delitto per indole, lo è per qualunque reato
Dunque, si ha il simmetrico delle caratteristiche della recidiva nella prospettiva classica.
Il cp ha mutato l’impostazione teorica di tutte e due le scuole di pensiero, disciplinando la recidiva in termini tali da produrne la visione più rigorosa.
Nel cp originario (del 1931), la recidiva è:
1. Obbligatoria → obbligatoriamente ove ne occorrano i presupposti
2. Perpetua → applicabile senza limiti di tempo
3. Generica → applicabile al netto della fisionomia del successivo reato realizzato
Tuttavia, la definizione dei recidivi è cambiata, quindi si è avuta una nuova delimitazione dell’ambito della figura (definizione tecnica di recidiva ≠ definizione criminologica di recidiva): dal 2005 la recidiva si può avere solo tra delitti non colposi; quindi, non qualunque ripetizione di reato può dar luogo a recidiva. In particolare, la ripetizione deve avvenire tra delitti (= limitazione di specie di reato) non colposi (= limitazione soggettiva), ergo possono dare luogo a recidiva i delitti dolosi e preterintenzionale, mentre sono escluse le contravvenzioni ed i delitti colposi. Per essere più precisi, occorre una prima condanna definitiva per delitto non colposo, cui si aggiunge la commissione di un ulteriore delitto non colposo.
È sufficiente la reiterazione dei due reati, il primo un delitto non colposo, oggetto di condanna passata in giudicato, ed il secondo, che può dare luogo alla dichiarazione di recidivo. Quando il giudice si pronuncia sul secondo delitto non colposo valuta l’esistenza dei presupposti per lo status di recidivo, eventualmente lo dichiara, e dispone l’aggravamento del secondo delitto, cui si riferisce l’Art.99 cp, che presuppone la precedente condanna (recidiva semplice).
La seconda evoluzione in cui si è assistiti nel tempo riguarda il carattere di obbligatorietà della recidiva: in origine il Codice Rocco ha inteso la recidiva come obbligatoria, quindi, in presenza dei presupposti per la dichiarazione dello status di recidivo, il giudice doveva per forza procedervi. Tuttavia, questo non è più vero dal 1974, quando (con la stessa legge di riforma dell’Art.69) si è stabilito che almeno alcune ipotesi di recidiva siano da ritenersi facoltative . La facoltatività della recidiva trova conferma testuale dal testo dell’Art.99 cp, riformato dal 2005 (= uso del verbo servente “può”). Tuttavia, i commi 3-4-5 non usano il verbo servente (“può”) e si è ritenuto che, nonostante ciò, anche in questi casi il giudice sia legittimato a valutare discrezionalmente la possibilità di variare la pena (es si è sostenuto ciò valutando comparatisticamente l’uso di “è” nei commi 3 e 4, con l’uso di “è obbligatorio” al comma 5).
In giurisprudenza si ritiene che il giudice debba verificare in concreto quei presupposti che sono impliciti nel fondamento della recidiva alla luce delle due prospettive che sorreggono l’istituto (quella della scuola classica e quella della scuola positiva). Dunque, quando il giudice ha chiamato a valutare la dichiarazione di status e l’aumento di pena, valuterà simultaneamente:
1. Quale sia stata la colpevolezza in concreto manifestata dal reo con il successivo reato; questo deve valutarsi in base alle modalità di commissione dell’ulteriore reato, nonché in base alle caratteristiche della colpevolezza del reo che hanno qualificato la realizzazione del reato. In sostanza, bisogna vedere se si ha una manifestazione di indifferenza ai valori dell’ordinamento superiore all’ordinario.
2. Inclinazione a delinquere palesata dal reo che potrebbe manifestarsi anche in futuro (pericolosità sociale)
Si tratta di elementi che il giudice deve sempre valutare, per poi argomentare sull’imposizione o negazione dello status di recidivo, sia nell’ipotesi in cui al giudice è consentito aumentare la pena, che nei casi in cui l’aumento di pena sembra essere automatico.
concorso persone nel reato
pene accessorie
violenza sessuale di gruppo
reato continuato
elemento soggettivo nel concorso persone
Misure di sicurezza
Truffa
📌** Art. 640, comma 1 c.p.**
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…
Caratteri essenziali
1. Reato patrimoniale fraudolento → non violenza/minaccia, ma inganno.
2. Condotta vincolata → servono artifizi o raggiri (non basta silenzio, neanche se vi è obbligo dichiarativo).
3. Non si applica art. 40, co. 2 c.p. → niente “truffa omissiva” per mero silenzio.
4. Induzione in errore → elemento centrale, deve essere causata da artifici/raggiri.
Differenza con estorsione
* Estorsione: coartazione della volontà con minaccia → male (anche immaginario) che dipende dall’agente.
* Truffa: induzione in errore con inganno → falsa rappresentazione della realtà, il male non dipende dal soggetto attivo.
Esempi: “Ti ho fatto il malocchio, ti libero solo se paghi” → estorsione.
“Hai una malattia, guarisci solo con la mia pozione→ truffa.
Nota giurisprudenziale: _Basta un rapporto funzionale: non serve che chi subisce l’inganno coincida con chi patisce il danno (es. commesso ingannato → danno al titolare).
Atti persecutori
Tentativo
amnistia
pene sostitutive
Reato complesso
Concorso di reati
Circostanze comuni
concorso anomalo
lesioni personali vs percosse
recidiva tipologie
Abbiamo tre ipotesi:
a) Nuovo delitto non colposo è commesso con la stessa indole ex Art.101 cp → si tratta di un’ipotesi di recidiva specifica, perché il secondo reato riproduce a grandi linee la fisionomia del reato già oggetto di condanna passata in giudicato.
b) Nuovo delitto non colposo è commesso a breve distanza di tempo dalla precedente condanna → si presume che il reo abbia agito senza considerare il monito derivante dalla prima condanna.
c) Nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena → il nuovo reato è sintomo della frustrazione della funzione special-preventiva della pena-condanna imposta dal precedente giudice.
L’aumento di pena è guidato dal legislatore, nel senso che deve essere pari almeno ad 1/3 e può arrivare fino alla metà.
Comma 6 – “In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.”
È una disposizione di garanzia a favore del recidivo, per il contenimento dell’aumento di pena cui il recidivo potrebbe andare incontro per effetto del suo status (= fissa un tetto massimo alla pena), sicché limita gli aumenti di pena previsti dai commi precedenti, evitando che questi siano sproporzionati per eccesso rispetto al disvalore del reato oggetto della precedente condanna. In sostanza, non si può travalicare un limite di retribuzione dato dal cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti.
Chiaramente la disposizione, nel riferirsi alle condanne precedenti, considera l’ipotesi di recidiva plurireiterata (= la pena complessiva dell’ultimo reato non può essere superiore alla somma della pena base più la pena prevista per i reati precedenti).
Ancora una volta, la disciplina della recidiva coniuga l’impostazione della Scuola classica (principio retributivo) e quella della Scuola positiva (principio special-preventivo).
Estorsione
Art. 629, co. 1 c.p. -Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…
Caratteri essenziali: Reato patrimoniale a struttura costrittiva
Mezzi: violenza o minaccia (≠ truffa → artifizi/raggiri).
Cooperazione forzata della vittima → il profitto si realizza con una disposizione patrimoniale della vittima (seppur coartata).
Spazio temporale apprezzabile → tra minaccia/violenza e atto della vittima (≠ rapina → sottrazione immediata).
Distinzione con rapina
1. Rapina (art. 628 c.p.) → violenza/minaccia immediata, la cosa viene sottratta direttamente (es pistola puntata e consegna immediata).
Esempi
- Pistola al commesso e consegna immediata → rapina.
- Minaccia di diffondere foto compromettenti se non consegna gioielli → estorsione.
“Paga o ti brucio il negozio” (pizzo) → estorsione.
Violenza: assoluta vs relativa
Relativa → lascia un margine di scelta →compatibile con l’estorsione.
Assoluta → annulla ogni scelta (es pistola alla tempia) → tipica della rapina.
❗ Ma: in casi non coperti da rapina (beni immobili, atti giuridici) la giurisprudenza ammette estorsione anche con violenza assoluta (es: pistola al notaio → “trasferisci l’immobile a mio nome”).
**Aggravanti: ** Art. 630, co. 2 c.p. → richiama aggravanti di rapina (art. 628, co. 3 c.p.): uso di armi violenza che riduce la vittima in stato di incapacità