Art. 314. Peculato
Definizione: Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Pena: Reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Peculato d’uso: Se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa è stata immediatamente restituita dopo l’uso, la pena è ridotta (da sei mesi a tre anni di reclusione).
Esempi forniti nelle fonti: Il gestore di slot machine che non versa il PREU (prelievo erariale unico) commette peculato; l’uso di una carta di credito aziendale per ragioni private; l’uso del telefono dell’ufficio per fini privati può configurare peculato d’uso.
Esempio aggiuntivo: Un funzionario comunale addetto alla gestione delle forniture d’ufficio si appropria di una partita di computer destinati al proprio ente, rivendendoli per profitto personale.
Art. 314-bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili
Definizione: Questa fattispecie, distinta dal peculato (Art. 314), riguarda il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendo possesso o disponibilità di denaro o cose mobili altrui per ragione d’ufficio, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge (senza margini di discrezionalità), e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.
Pena: Reclusione da sei mesi a tre anni
Aggravante UE: La pena è aumentata (da sei mesi a quattro anni di reclusione) se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il vantaggio/danno supera i 100.000 euro.
Esempio: Un dirigente di un ente pubblico riceve fondi specifici per la riqualificazione di un’area verde pubblica. Invece di usarli per tale scopo, li dirotta per finanziare una campagna promozionale che indirettamente avvantaggia un’azienda amica, causando un danno ingiusto all’ente o un vantaggio ingiusto a terzi.
Art. 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Definizione: Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, approfitta dell’errore altrui per ricevere o trattenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
Pena: Reclusione da sei mesi a tre anni.
Aggravante UE: La pena è aumentata (da sei mesi a quattro anni di reclusione) se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno/profitto supera i 100.000 euro.
Esempio: Un impiegato di un ufficio pubblico incaricato di rimborsare le tasse si accorge di un errore di calcolo di un cittadino, che ha versato un importo superiore al dovuto. Invece di correggere l’errore e rimborsare l’intera eccedenza, l’impiegato si appropria di una parte della somma, sfruttando l’errore del cittadino.
Art. 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche
Definizione: Questo reato è commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni destinate a specifiche finalità, non le destina a tali finalità.
Pena: Reclusione da sei mesi a quattro anni.
Conseguenze: La condanna per questo delitto, se commesso a danno o vantaggio di un’attività imprenditoriale, comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Esempio: Un’associazione culturale ottiene un finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un progetto teatrale per ragazzi svantaggiati. Invece di usare i fondi per il progetto, li impiega per ristrutturare la sede dell’associazione, che non ha alcuna attinenza con la finalità prevista.
Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Definizione: Chiunque, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis), consegue indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute.
Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Aggravante: La pena è aumentata (reclusione da uno a quattro anni) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Aggravante UE: La pena è aumentata (da sei mesi a quattro anni di reclusione) se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno/profitto supera i 100.000 euro.
Sanzione amministrativa: Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica solo una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 25.822 euro, che non può superare il triplo del beneficio conseguito.
Esempio: Un cittadino presenta documenti falsificati che attestano una disoccupazione inesistente per ottenere un sussidio governativo al quale non avrebbe diritto.
Art. 317. Concussione
Definizione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Pena: Reclusione da sei a dodici anni.
Esempio: Un ispettore edilizio minaccia un costruttore di non rilasciare il certificato di agibilità per un palazzo di nuova costruzione, adducendo false irregolarità, se non riceve una “tangente” per sé o per un collega. La minaccia crea un obbligo per il costruttore di cedere alla richiesta.
Art. 317-bis. Pene accessorie
Pene automatiche: La condanna per i reati di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite (e altri specifici reati) comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo per ottenere prestazioni di un pubblico servizio).
Pene temporanee: Se la reclusione non supera i due anni o se ricorrono determinate circostanze attenuanti (Art. 323-bis), l’interdizione e il divieto sono temporanei (da cinque a sette anni, o da uno a cinque anni in casi specifici).
Esempio: Un pubblico ufficiale condannato per corruzione, oltre alla pena detentiva, perde definitivamente la possibilità di ricoprire qualsiasi incarico pubblico o di stipulare contratti con enti statali.
Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione
Definizione: Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Si tratta di corruzione per compiere un atto d’ufficio che rientra nei suoi normali doveri.
Pena: Reclusione da tre a otto anni.
Esempio: Un impiegato dell’anagrafe accetta una somma di denaro da un cittadino per “velocizzare” il rilascio di un certificato che, comunque, gli sarebbe dovuto. L’atto non è illegittimo in sé, ma la “remunerazione” è indebita per il compimento del suo normale dovere.
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Definizione: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
Pena: Reclusione da sei a dieci anni.
Esempio: Un vigile urbano accetta denaro da un commerciante per “chiudere un occhio” su alcune violazioni delle norme igienico-sanitarie nel suo locale, o per non multarlo per un parcheggio in divieto di sosta.
Art. 319-bis. Circostanze aggravanti
Aggravante: La pena per la corruzione (Art. 319) è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti in cui è interessata l’amministrazione, o il pagamento/rimborso di tributi.
Esempio: Un funzionario pubblico accetta una tangente per “aggiustare” una graduatoria di un concorso pubblico e favorire l’assunzione di un candidato privo dei requisiti, in violazione dei propri doveri d’ufficio.
Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari
Definizione: Si applicano le fattispecie di corruzione (Art. 318 e 319) quando i fatti sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Pena: Reclusione da sei a dodici anni.
Ulteriori aggravanti:
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è da sei a quattordici anni.
Se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è da otto a venti anni.
Esempio: Un giudice accetta una somma di denaro da un avvocato per emettere una sentenza favorevole al suo cliente, sapendo che ciò danneggerebbe ingiustamente la controparte.
Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
Definizione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Distingue dalla concussione: Mentre la concussione prevede una “costrizione” (minaccia o violenza psicologica grave), l’induzione si basa su una pressione meno cogente, che lascia un margine di scelta (seppur viziata) al privato.
Pena (per il pubblico ufficiale/incaricato): Reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Pena (per il privato): Chi dà o promette il denaro o l’utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata (fino a quattro anni) se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno/profitto supera i 100.000 euro.
Esempio: Un funzionario dell’ufficio tecnico comunale, pur non minacciando esplicitamente, lascia intendere a un costruttore che il permesso di costruire la sua nuova proprietà potrebbe subire lungaggini burocratiche “impreviste”, a meno che non venga “incentivata” la pratica con una “donazione” all’ufficio (che andrebbe poi al funzionario). Il costruttore, pur potendo rifiutare, decide di cedere alla pressione indiretta per evitare ritardi.
Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Definizione: Le disposizioni sulla corruzione (Art. 318 e 319) si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
Pena: Le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo rispetto a quelle previste per il pubblico ufficiale.
Esempio: Un infermiere di un ospedale pubblico (incaricato di pubblico servizio) accetta un regalo in denaro da un paziente per garantirgli un trattamento di favore o per fargli saltare la lista d’attesa (fattispecie analoga all’Art. 318 o 319, ma con pena ridotta).
Art. 321. Pene per il corruttore
Definizione: Le pene stabilite per la corruzione (Art. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Questo si riferisce alla “corruzione attiva”.
Esempio: Nel caso dell’esempio dell’Art. 319 (il commerciante che paga il vigile urbano), il commerciante, in quanto corruttore, sarà punito con la stessa pena prevista per il vigile urbano.
Art. 322. Istigazione alla corruzione
Definizione (privato): Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario ai doveri d’ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Definizione (pubblico ufficiale/incaricato): Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Pena: La pena è quella stabilita per la corruzione corrispondente (Art. 318 o 319), ma ridotta di un terzo.
Esempio: Un imprenditore offre una tangente a un funzionario del comune per ottenere un appalto, ma il funzionario rifiuta l’offerta. L’imprenditore è responsabile di istigazione alla corruzione. Oppure, un funzionario pubblico, non riuscendo a estorcere denaro, chiede esplicitamente una tangente a un cittadino per un servizio, ma il cittadino rifiuta di pagare.
Art. 322-bis. Reati contro membri delle Corti internazionali o organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Estensione di applicazione: Le disposizioni su peculato, concussione, induzione indebita, corruzione, e istigazione alla corruzione si applicano anche a una serie di figure che ricoprono ruoli analoghi in organismi internazionali, Comunità europee o Stati esteri, nonché a giudici e funzionari della Corte penale internazionale.
Assimilazione: Queste persone sono assimilate ai pubblici ufficiali se esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Esempio: Un individuo offre una tangente a un membro del Parlamento Europeo per influenzare una decisione legislativa. Anche se il fatto avviene all’estero, l’Art. 322-bis consente che sia perseguito secondo la legge italiana.
Art. 322-ter. Confisca
Obbligatorietà: In caso di condanna o patteggiamento per i reati da Art. 314 a 320 (inclusi quelli commessi dai soggetti dell’Art. 322-bis), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Se ciò non è possibile, si confisca beni di valore corrispondente di cui il reo ha la disponibilità.
Per il corruttore: Per il reato di istigazione alla corruzione (Art. 321), la confisca riguarda il profitto o beni di valore corrispondente, e comunque non inferiore al denaro o utilità dati o promessi.
Esempio: Un pubblico ufficiale viene condannato per aver ricevuto una grossa somma di denaro come tangente. Il giudice ordina la confisca di quella somma; se il denaro è stato speso, ordina la confisca di beni (es. immobili, conti bancari) del condannato per un valore equivalente.
Art. 322-ter.1. Custodia giudiziale dei beni sequestrati
Disposizione: I beni sequestrati (non denaro o disponibilità finanziarie) nell’ambito dei procedimenti per i reati indicati all’Art. 322-ter possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Esempio: Un parco auto di lusso, acquisito con i proventi di un reato di peculato e posto sotto sequestro, può essere temporaneamente utilizzato dalla Polizia di Stato per scopi operativi, anziché rimanere in un deposito.
Art. 322-quater. Riparazione pecuniaria
Obbligatorietà: Con la sentenza di condanna per i reati di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita (e altri specifici reati), è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta. Questo non pregiudica il diritto al risarcimento del danno.
Esempio: Oltre alla confisca del denaro della tangente, un pubblico ufficiale condannato per corruzione sarà tenuto a versare un’ulteriore somma di denaro all’amministrazione pubblica danneggiata, a titolo di riparazione.
Art. 323. Abuso di ufficio
Stato: Questo articolo è stato abrogato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
Vecchia definizione (per contesto): Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta o omettendo di astenersi in caso di conflitto di interessi, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecava ad altri un danno ingiusto.
Art. 323-bis. Circostanze attenuanti
Tenuità del fatto: Le pene sono diminuite se i fatti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, traffico di influenze illecite (e altri specifici reati) sono di particolare tenuità.
Collaborazione: Per i delitti di corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Esempio: Un pubblico ufficiale che ha commesso un peculato di entità minima (es. si è appropriato di pochi euro di beni d’ufficio) potrebbe beneficiare dell’attenuante della particolare tenuità. Oppure, un funzionario coinvolto in un complesso sistema di corruzione decide di collaborare pienamente con la giustizia, fornendo prove cruciali che portano all’arresto di altri complici e al recupero dei fondi illeciti.
Art. 323-ter. Causa di non punibilità
Condizioni: Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti di corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite (e altri specifici reati) se, prima di avere notizia di indagini a suo carico e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili.
Ulteriore condizione: La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro equivalente.
Esclusioni: Non si applica se la denuncia è preordinata alla commissione del reato denunciato, né all’agente sotto copertura che ha agito in violazione di legge.
Esempio: Un privato cittadino, dopo aver pagato una tangente a un funzionario pubblico per ottenere un favore, si pente della sua azione e, entro quattro mesi e prima che si aprano indagini, denuncia volontariamente il fatto alle autorità, restituendo il vantaggio ottenuto e fornendo tutte le informazioni necessarie per incriminare il funzionario corrotto.
Art. 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio
Definizione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.
Pena: Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a 516 euro.
Esempio: Un ricercatore che lavora per un ente pubblico e che, durante il suo lavoro, sviluppa una tecnologia innovativa destinata a rimanere segreta per scopi statali, la sfrutta segretamente per avviare una sua azienda privata, traendone un profitto personale illecito.
Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Definizione (Rivelazione intenzionale): Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio che debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
Definizione (Rivelazione colposa): Se l’agevolazione è soltanto colposa (per negligenza).
Definizione (Utilizzazione per profitto patrimoniale): Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio segrete.
Definizione (Utilizzazione per profitto non patrimoniale/danno ingiusto): Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.
Pena:
Rivelazione intenzionale: Reclusione da sei mesi a tre anni.
Agevolazione colposa: Reclusione fino a un anno.
Utilizzazione per profitto patrimoniale: Reclusione da due a cinque anni.
Utilizzazione per profitto non patrimoniale/danno ingiusto: Reclusione fino a due anni.
Esempio: Un funzionario del fisco rivela a un amico l’informazione riservata che un certo contribuente è sotto indagine per evasione fiscale (rivelazione intenzionale). Oppure, un impiegato comunale utilizza informazioni riservate su un appalto futuro per avvantaggiare un’azienda di un conoscente, senza che vi sia una transazione di denaro (utilizzazione per profitto non patrimoniale).